I Social Network hanno radicalmente modificato il nostro modo di concepire la realtà che ci circonda ma anche quella che non ci circonda, intendendo con quest’ultima quella di cui siamo praticamente all’oscuro. Tra i vari utilizzi utili e meno utili che si possono fare delle più diffuse piattaforme social di condivisione ve ne sono alcuni che potrebbero rivelarsi davvero pericolosi.
Siamo nel periodo delle chiusure estive dei corsi e molti insegnanti, armati di smartphone di ultima generazione, riprendono o fotografano i proprii allievi intenti a ricevere una lezione, suonare un passaggio di un brano o l’esibizione in un saggio finale. Per pura curiosità ho avuto modo di approfondire questo modo di agire da un punto di vista tecnico e quello che ho imparato è davvero preoccupante.
Partendo dall’assunto che la persona e la sua immagine sono beni inviolabili di ogni società civile, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (art. 8) e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000 (artt. 1, 7, 8, 24) protegge i principi fondamentali dei diritti della persona. Nel nostro paese la stessa tutela è riconosciuta dalla Costituzione, (artt. 2 e 31, comma II, cost.). I diritti dei minori sono, altresì, garantiti dalla legislazione ordinaria nel settore civile, penale ed amministrativo. La tutela dell’immagine della persona (nella fattispecie quella di un minore) si inserisce persino nella legge sul diritto di autore (legge 22 aprile 1941 n. 633) e dal codice civile, che disciplina l’abuso dell’immagine altrui.
Detto questo, ho notato che districarsi tra le linee interpretative della Cassazione civile, i riferimenti puramente giornalistici (diritto di cronaca) e uso/abuso di immagini di minori sui social-network non è cosa facile ma qualsiasi sia la situazione di partenza resta fermo un punto dal quale non si scappa: la pubblicazione del ritratto, comportando la divulgazione di un dato personale rappresentato dalle fattezze della persona, è regolamentata non solo dalla legge n. 633/1941, ma anche dal Codice in materia di privacy. Il minore ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano ed il loro trattamento deve svolgersi nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale del minore (artt. 1 e 2 d.lgs. n. 196/2003).
Chi intende diffondere l’immagine di una persona, in particolare di un minore, è strettamente tenuto al rispetto di importanti adempimenti: innanzitutto, l’acquisizione del consenso espresso dell’interessato, che in caso di trattamento di dati di tipo sensibile deve avvenire in forma scritta, e, in secondo luogo, l’informazione preventiva all’interessato delle finalità e delle modalità del trattamento e dei diritti di cui è titolare, come ad esempio il diritto alla rimozione o la trasformazione del dato personale (artt. 13, 23 e 26 d.lgs. n. 196/2003). Le uniche deroghe – in ogni modo chiaramente regolamentate) sono previste per l’uso di immagini e ritratti a scopo giornalistico.
Non essere in possesso delle necessarie autorizzazioni (nel caso di un minore queste devono ovviamente essere fornite direttamente da uno dei genitori) potrebbe causare problemi piuttosto seri (da tre a diciottomila euro di sanzione amministrativa).
Quando pubblicate foto o video di giovani allievi della vostra classe che suonano da soli o in gruppo prestate molta attenzione: anche se gli scopi sono ben lontani da ledere l’immagine dei soggetti ritratti nelle foto o ripresi nei video e anche se avete avvertito i vostri allievi verbalmente delle riprese o della pubblicazione del video su Twitter o Facebook, in caso di genitori zelanti potreste incappare in problemi da cui uscire non sarebbe una passeggiata.
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